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PRINCIPI CONTABILI
Note generali
l bilancio è predisposto sul presupposto della continuità aziendale secondo il prin- cipio del costo storico, modificato come richiesto per la valutazione di alcuni stru-
menti finanziari. Il bilancio consolidato è stato redatto sulla base dei bilanci predisposti dalle singole so- cietà controllate. I dati delle società consolidate sono rettificati, ove necessario, per omogeneizzarli ai prin- cipi contabili utilizzati dalla Capogruppo, che sono in conformità agli IFRS adottati dall Unione Europea. Il bilancio consolidato fornisce informazioni compa- rative riferite all esercizio precedente.
Adozione dei principi contabili internazionali
Il bilancio consolidato del Gruppo OTB (di seguito Il Gruppo ) chiuso al 31 dicembre 2021 è redatto secondo i principi contabili IFRS.
Nuovi principi contabili, interpretazioni e mo- difiche adottati dal Gruppo
Il Gruppo ha applicato per la prima volta alcuni prin- cipi o modifiche che sono in vigore dal 1 gennaio 2021. Il Gruppo non ha adottato anticipatamente alcun nuovo principio, interpretazione o modifica emessi ma non ancora in vigore.
Interest Rate Benchmark Reform Modifiche agli IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 ed IFRS 16 Le modifiche includono il temporaneo alleggerimen- to dei requisiti con riferimento agli effetti sui bilanci nel momento in cui il tasso di interesse offerto sul mercato interbancario (IBOR) viene sostituito da un tasso alternativo sostanzialmente privo di rischio (Risk Free Rate- RFR):
Le modifiche includono i seguenti espedienti pratici:
Un espediente pratico che consente di considerare e trattare i cambiamenti contrattuali, od i cambiamen- ti nei flussi di cassa che sono direttamente richiesti dalla riforma, come variazioni di un tasso di interesse variabile, equivalente ad un movimento di un tasso di interesse nel mercato; Permettere che i cambiamenti, richiesti dalla rifor- ma IBOR, da apportare alla documentazione per la designazione della relazione di copertura senza che la relazione di copertura debba essere discontinuata; Fornisce temporaneo sollievo alle entità nel dover rispettare i requisiti di identificazione separata quan- do un RFR viene designato come copertura di una componente di rischio. Queste modifiche non hanno impatto sul bilancio intermedio del Gruppo. Il Gruppo intende usare tali espedienti pratici nei periodi futuri in cui gli stessi sa- ranno applicabili
Modifica all IFRS 16 Covid-19 Related Rent Con- cessions oltre il 30 giugno 2021 Il 28 maggio 2020 lo IASB ha pubblicato una mo- difica al principio IFRS 16. La modifica consente ad un locatario di non applicare i requisiti nell IFRS 16 sugli effetti contabili delle modifiche contrattuali per le riduzioni dei canoni di lease concesse dai locatori che sono diretta conseguenza dell epidemia da Co- vid-19. La modifica introduce un espediente pratico secondo cui un locatario può scegliere di non valu- tare se le riduzione dei canoni di leasing rappresen- tano modifiche contrattuali. Un locatario che sceglie di utilizzare questo espediente contabilizza queste riduzioni come se le stesse non fossero modifiche contrattuali nello scopo dell IFRS 16. Le modifiche dovevano essere applicabili fino al 30 giugno 2021, ma poiché l impatto della pandemia di Covid-19 continua, il 31 marzo 2021, lo IASB ha
prorogato il periodo di applicazione dell espediente pratico fino al 30 giugno 2022. Le modifiche si ap- plicano agli esercizi che iniziano il 1 aprile 2021 o successivamente. Tali modifiche, che hanno avuto impatto sul bilancio consolidato del Gruppo, sono descritte all interno dei paragrafi (2) e (30).
Principi contabili internazionali emanati ma non ancora in vigore
Sono di seguito illustrati i principi e le interpretazioni che, alla data di redazione del bilancio consolidato del Gruppo, erano già stati emanati ma non erano ancora in vigore. Il Gruppo intende adottare questi principi e interpretazioni, se applicabili, quando en- treranno in vigore.
Amendments to IAS 1: Classification of Liabilities as Current or Non-current A gennaio 2020, lo IASB ha pubblicato delle mo- difiche ai paragrafi da 69 a 76 dello IAS 1 per spe- cificare i requisiti per classificare le passività come correnti o non correnti. Le modifiche chiariscono: Cosa si intende per diritto di postergazione della scadenza; Che il diritto di postergazione deve esistere alla chiusura dell esercizio; La classificazione non è impattata dalla proba- bilità con cui l entità eserciterà il proprio diritto di postergazione; Solamente se un derivato implicito in una passività convertibile è esso stesso uno strumento di capitale la scadenza della passività non ha impatto sulla sua classificazione. Le modifiche saranno efficaci per gli esercizi che inizieranno al 1 gennaio 2023 o successivamente, e dovranno essere applicate retrospettivamente. Il Gruppo sta al momento valutando l impatto che le modifiche avranno sulla situazione corrente e qualora si renda necessaria la rinegoziazione dei contratti di finanziamento esistenti.
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